NORMATIVA F-GAS DPR 43 – 27 GENNAIO 2012

D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43.

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto

serra.

(G.U. 20 aprile 2012, n. 93)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su

taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1493/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che determina,

conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, il formato della relazione che deve

essere presentata alla Commissione dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad

effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce,

conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, la forma delle etichette e i requisiti di

etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1497/2007 della Commissione, del 18 dicembre 2007, che stabilisce,

conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle

perdite per i sistemi di protezione antincendio fissi contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n.1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce,

conformemente a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti standard di controllo delle

perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti

taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità

a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento

reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di

refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità

a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento

reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di

protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra;

Visto il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità

a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento

reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai

commutatori ad alta tensione;

Visto il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità

a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento

reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad

effetto serra dalle apparecchiature;

Visto il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità

a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 842/2006, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le

condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli

impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto

serra;

Visto il regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità

a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 42/2006, il formato della notifica dei programmi di formazione e

certificazione degli Stati membri;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed in particolare gli articoli 142 e 143;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n.133, ed in particolare l’articolo 28 che istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di

attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e

2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed

elettroniche, nonchè allo smaltimento dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del

pubblico all’informazione ambientale;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare

gli articoli 46 e 47 in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordinamento delle camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che

pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione

dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in particolare l’articolo 4 che dà attuazione al capo II del

regolamento (CE) n.765/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 2010, recante prescrizioni relative all’organizzazione ed al

funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in

conformità al regolamento (CE) n. 765/2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di ‘ACCREDIA’ quale unico organismo

nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 luglio 2010, di costituzione della

Commissione interministeriale di sorveglianza presso l’Autorità nazionale italiana per l’accreditamento, ai

sensi dell’articolo 6, comma 2, del sopracitato decreto ministeriale del 22 dicembre 2009;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

nell’adunanza del 30 agosto 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei

regolamenti della Commissione europea di esecuzione dello stesso con riferimento a:

a) l’individuazione delle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafo 6, e 6, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 842/2006;

b) le procedure per la designazione degli organismi di certificazione e valutazione delle persone e delle

imprese di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 303/2008, agli articoli 10 e 11 del regolamento

(CE) n. 304/2008, agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 305/2008 e agli articoli 4 e 5 del regolamento

(CE) n. 306/2008;

c) le procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle persone di cui all’articolo 3 del

regolamento (CE) n. 307/2008;

d) il rilascio dei certificati provvisori alle persone e alle imprese di cui agli articoli 6 e 9 del regolamento

(CE) n. 303/2008 e agli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008;

e) l’acquisizione dei dati sulle emissioni di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n.

842/2006;

f) i registri di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 303/2008, all’articolo 10, comma 3,

del regolamento (CE) n. 304/2008, all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 305/2008 e all’articolo

4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 306/2008;

g) l’etichettatura delle apparecchiature di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 842/2006.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 842/2006 e dei

regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008, n. 1493/2007.

2. Con riferimento alla definizione di operatore di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n.

842/2006, il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia

delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Organismo di accreditamento: l’organismo designato dall’articolo 2 del decreto del Ministero dello

sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di ‘ACCREDIA’, quale unico organismo

nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

b) accreditamento: attestazione da parte dell’Organismo di accreditamento che certifica che un

determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove

appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali,

per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

c) schema di accreditamento: insieme di regole e procedure definite, nonchè di attività svolte

dall’Organismo di accreditamento per la concessione, l’estensione ed il mantenimento degli accreditamenti

per le diverse categorie di attività certificative coperte da accreditamento e contraddistinte da differenziazioni

significative ai fini delle procedure di accreditamento;

d) certificato di accreditamento: documento attestante l’accreditamento di un organismo di valutazione

della conformità a svolgere attività di certificazione di persone e servizi previste agli allegati A, B e C che

formano parte integrante del presente decreto;

e) valutazione della conformità: la procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un

prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate;

f) organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della

conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

g) schema di certificazione: insieme di regole e procedure definite, nonchè attività svolte dagli organismi

di valutazione della conformità per l’attestazione di conformità di un servizio o di una persona;

h) organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per

il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e

d), e alle imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 2;

i) organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d’esame per le persone

che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d);

l) organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e rilasciare il

relativo attestato alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e);

m) tariffario: documento che definisce le tariffe applicate dagli organismi di certificazione per la

concessione, il mantenimento e il rinnovo dei certificati;

n) Camera di commercio competente: la Camera di commercio del capoluogo di regione o di provincia

autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica;

o) Registro: registro telematico nazionale di cui all’articolo 13.

Art. 3. Autorità Competenti

1. Ai fini di quanto previsto all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006, l’autorità

competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Ai fini di quanto previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006, l’autorità

competente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale dell’Istituto

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. Le Camere di commercio competenti rilasciano i certificati provvisori previsti dagli articoli 6 e 9 del

regolamento (CE) n. 303/2008 e dagli articoli 6 e 9 del regolamento (CE) n. 304/2008.

Art. 4. Organismo di Accreditamento

1. L’Organismo di accreditamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia i certificati di

accreditamento di cui all’articolo 6, comma 1, ai fini della designazione da parte del Ministero dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare degli organismi di certificazione di cui agli articoli 10 e 11 del

regolamento (CE) n. 303/2008, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 304/2008, 5 e 6 del regolamento (CE) n.

305/2008 e 4 e 5 del regolamento (CE) n. 306/2008.

2. Le specifiche modalità per lo svolgimento delle attività di accreditamento sono definite mediante un

protocollo d’intesa fra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Organismo di

accreditamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a).

Art. 5. Organismi di certificazione

1. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del pertinente certificato di accreditamento di

cui all’articolo 6, comma 1, vengono designati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare quali organismi di certificazione, previa approvazione da parte dello stesso Ministero del loro tariffario.

A tale fine, trasmettono al Ministero copia del certificato di accreditamento e il tariffario che intendono

applicare per il rilascio dei certificati a cui l’accreditamento si riferisce, contenente le informazioni di cui agli

allegati A.2.3 e B.2.2 che formano parte integrante del presente decreto. Il Ministero approva il tariffario

entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione. In caso di osservazioni o richieste di modifica da parte

del Ministero, tale termine decorre dal ricevimento del documento modificato secondo le richieste.

2. Gli organismi di certificazione designati di cui al comma 1 devono iscriversi alla sezione di cui

all’articolo 13, comma 3, lettera a), del Registro, entro 60 giorni dalla sua istituzione. L’iscrizione viene

effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di

cui all’articolo 13, comma 7.

3. Gli organismi di certificazione inseriscono per via telematica nelle sezioni del Registro di cui

all’articolo 13, comma 3, lettere b) e c), le informazioni relative:

a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato;

b) al rinnovo delle certificazioni;

c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.

4. Gli organismi di certificazione trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare una relazione annuale sulle attività da loro svolte.

5. Gli organismi di certificazione svolgono anche la funzione di organismo di valutazione, fatta salva la

possibilità per gli stessi di qualificare organismi di valutazione terzi sulla base dello schema di certificazione

di cui all’Allegato A.2.1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 6. Certificati di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità

1. L’Organismo di accreditamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), rilascia uno o più dei certificati

di accreditamento di cui all’allegato A.1, che forma parte integrante del presente decreto, agli organismi di

valutazione della conformità interessati ad essere designati quali organismi di certificazione delle persone e

uno o più dei certificati di accreditamento, di cui all’allegato B.1, che forma parte integrante del presente

decreto, agli organismi di valutazione della conformità interessati ad essere designati quali organismi di

certificazione delle imprese, previa approvazione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del

territorio e del mare dei pertinenti schemi di accreditamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

l’Organismo di accreditamento trasmette i pertinenti schemi di accreditamento al Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare che approva gli stessi entro i successivi 60 giorni.

Art. 7. Organismi di attestazione

1. Gli organismi di attestazione di cui all’articolo 2, comma 3, sono in possesso della certificazione di cui

all’allegato C, che forma parte integrante del presente decreto, rilasciata da un organismo di valutazione della

conformità, in possesso del certificato di accreditamento ivi indicato.

2. Gli organismi di valutazione della conformità in possesso del certificato di accreditamento di cui al

comma 1 devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione alla sezione di cui all’articolo 13,

comma 3, lettera a). L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio competente esclusivamente

per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

3. Gli organismi di attestazione trasmettono all’organismo di valutazione della conformità di cui al comma

2, che ha rilasciato loro la pertinente certificazione, i nominativi delle persone che hanno ottenuto l’attestato.

4. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 inseriscono per via telematica, nelle

sezioni del Registro di cui all’articolo 13, comma 3, lettere a) e d), le informazioni relative:

a) agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la certificazione;

b) alle persone che hanno ottenuto l’attestato;

c) alla sospensione o revoca della certificazione agli organismi di attestazione sulla base delle condizioni

ivi previste.

5. Gli organismi di valutazione della conformità di cui al comma 2 trasmettono al Ministero dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare una relazione annuale sulle attività svolte dagli organismi di

attestazione.

Art. 8. Obbligo di iscrizione al Registro

1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione,

condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e

dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente

sigillati, etichettati come tali;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

b) persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che

contengono gas fluorurati ad effetto serra:

1) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;

2) recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;

3) installazione;

4) manutenzione o riparazione;

c) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che

li contengono;

e) persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria

dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua

istituzione:

a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento

d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori

contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

c) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

d) recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

e) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

3. Le iscrizioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate presso la Camera di commercio competente

esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

4. A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività di cui ai commi 1 e

2, deve preventivamente iscriversi al Registro. L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di commercio

competente esclusivamente per via telematica, con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7.

5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati di cui all’articolo

Art. 9. Obbligo di certificazione e attestazione

1. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in

possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo

5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle

competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n.

304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.

2. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un

certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del

predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.

3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di

un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del

completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle

conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008. L’attestazione va rilasciata entro 5

giorni lavorativi dal completamento del corso di formazione.

4. Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di

certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato.

5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in

consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un

organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato

all’impresa nel caso in cui quest’ultima soddisfi i requisiti di cui all’Allegato B.2.1, che forma parte integrante

del presente decreto. Le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato

provvisorio di cui all’articolo 10, comma 2.

6. L’obbligo di certificazione non si applica alle seguenti attività effettuate nel luogo di produzione:

a) fabbricazione e riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e

pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, comma 3, del

regolamento (CE) n. 303/2008;

b) fabbricazione e riparazione di contenitori o relativi componenti di impianti fissi di protezione

antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento

(CE) n. 304/2008.

Art. 10. Certificati provvisori

1. Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), possono avvalersi di

un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali persone devono conseguire il

certificato di cui all’articolo 9, comma 1. Il certificato provvisorio riporta le attività contemplate nonchè, ove

applicabile, la categoria di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008, e la data di

scadenza.

2. Le imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), possono avvalersi di

un certificato provvisorio la cui scadenza è data dal termine entro cui tali imprese devono conseguire il

certificato di cui all’articolo 9, comma 5. Il certificato provvisorio riporta le attività che il titolare è

autorizzato a svolgere e la data di scadenza.

3. Le persone che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 1, presentano una

domanda alla Camera di commercio competente secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale

domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione

sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,

attestante che il richiedente possiede un’esperienza professionale di almeno 2 anni nelle attività di cui al

comma 1, acquisita prima della data di entrata in vigore del presente decreto e specificando, ove applicabile,

la categoria di certificato di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 303/2008 per la quale

l’esperienza professionale è posseduta.

4. Le imprese che intendono avvalersi del certificato provvisorio di cui al comma 2, presentano una

domanda alla Camera di commercio competente con le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. Tale

domanda è presentata unitamente alla domanda di iscrizione al Registro ed è corredata da una dichiarazione

sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,

attestante che il richiedente impiega personale in possesso di un certificato provvisorio ai sensi del comma 1

o di un certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività per cui è richiesto il possesso di un

certificato.

5. La Camera di commercio competente rilascia i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento

della domanda ed inserisce nella sezione del Registro di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b), le

informazioni relative alle persone e alle imprese in possesso di certificato provvisorio.

Art. 11. Deroghe transitorie

1. Ai sensi dell’articolo 4.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 303/2008, l’obbligo di certificazione di cui

all’articolo 9, comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 2 anni, alle persone che svolgono le

attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione

delle capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purchè l’attività in questione sia

svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

2. Ai sensi dell’articolo 4.2 del regolamento (CE) n. 304/2008, dell’articolo 3.2 del regolamento (CE) n.

305/2008 e dell’articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 306/2008, l’obbligo di certificazione di cui all’articolo 9,

comma 1, non si applica, per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono le attività di cui

all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d), nell’ambito di un apprendistato finalizzato all’acquisizione delle

capacità pratiche in vista dell’esame di cui all’articolo 9, comma 1, purchè l’attività in questione sia svolta

sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività.

3. Ai sensi dell’articolo 2.2 del regolamento (CE) n. 307/2008, l’obbligo di attestazione di cui all’articolo

9, comma 3, non si applica per un periodo massimo di 1 anno, alle persone che svolgono l’attività di cui

all’articolo 8, comma 1, lettera e), iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un attestato di

formazione che contempla l’attività pertinente, purchè l’attività in questione sia svolta sotto la supervisione di

una persona ritenuta adeguatamente qualificata.

4. Le persone interessate dichiarano per via telematica alla Camera di commercio competente di avvalersi

di una delle deroghe di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è

corredata da una dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445 del 2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio

della pertinente deroga temporanea.

Art. 12. Esenzioni

1. Non è soggetta ad obbligo di certificazione di cui all’articolo 9, comma 1:

a) la persona che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di

un’apparecchiatura nell’ambito di una delle attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), qualificato o

approvato in base all’allegato I punti 3.1.2 e 3.2.3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, purchè tali

operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla

l’attività pertinente;

b) la persona addetta al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui all’articolo 2

del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore a 3 kg,

negli impianti autorizzati in conformità all’articolo 8, comma 3, dello stesso decreto legislativo, a condizione

che tale persona sia assunta dall’impresa che detiene l’autorizzazione e sia in possesso di un attestato di

competenza rilasciato dal titolare dell’autorizzazione che certifica il completamento di un corso di

formazione sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, come indicato

nell’allegato al regolamento (CE) n. 303/2008.

2. Le persone interessate dichiarano alla Camera di commercio competente di avvalersi di una delle

esenzioni di cui al comma 1 secondo le modalità di cui all’articolo 13, comma 7. L’istanza è corredata da una

dichiarazione sostitutiva, in base agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del

2000, attestante che il richiedente è in possesso del requisito necessario al rilascio della pertinente esenzione.

Art. 13. Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate

1. E’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle

risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e

delle imprese certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi

fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.

2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di

valutazione della conformità e l’Organismo di accreditamento.

3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonchè degli organismi di valutazione

della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;

b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;

c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;

d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;

e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o

esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;

f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e

che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

4. L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della

tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Tutti i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per

territorio, i diritti di segreteria previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n.

580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai

sensi del comma 3 dello stesso articolo.

6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di

iscrizione al Registro, nonchè le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell’attestazione del

possesso dei requisiti di cui all’articolo 9.

7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono

pubblicate sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;

b) domande di certificazione provvisoria di cui all’articolo 10;

c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.

8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità

predisposte dalle Camere di commercio.

Art. 14. Riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro

1. Le persone e le imprese in possesso di un certificato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi

dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006, trasmettono copia del certificato, allegando ad

esso la traduzione giurata in lingua italiana, alla Camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale la

persona è domiciliata o l’impresa svolge prevalentemente la propria attività, che provvede ad includerli nel

Registro.

2. Le persone in possesso di un attestato rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 5 del

regolamento (CE) n. 307/2008, trasmettono copia dell’attestato allegando ad esso la traduzione giurata in

lingua italiana, alla Camera di commercio dove la persona o l’impresa ha il proprio domicilio o esercita

prevalentemente la propria attività che provvede ad includerli nel Registro.

3. Il riconoscimento reciproco non è applicabile ai certificati provvisori.

Art. 15. Registro dell’impianto

1. Gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore,

contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono il ‘Registro dell’Apparecchiatura’ di cui

all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1516/2007.

2. Gli operatori dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto

serra tengono il ‘Registro del Sistema’ di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1497/2007.

3. Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall’articolo 3,

paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006. Il formato del registro e le modalità della loro messa a

disposizione ai sensi del comma 4, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Su richiesta, i registri di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione del Ministero dell’ambiente e

della tutela del territorio e del mare che si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (ISPRA).

Art. 16. Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

1. Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006, entro il 31 maggio di ogni

anno, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori delle

applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonchè dei sistemi fissi di

protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la

ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in

atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di

impianto.

2. I dati e il formato relativi alla dichiarazione di cui al comma 1 vengono pubblicati sul sito web del

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti che producono, importano o esportano più di una tonnellata

all’anno di gas fluorurati ad effetto serra comunicano le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 842/2006 in riferimento all’anno civile precedente.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono comunicate per via telematica, tramite il formato elettronico

pubblicato sul sito web della Commissione europea, alla Commissione europea stessa e all’Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

5. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), anche sulla base delle

informazioni di cui ai commi 1 e 3, elabora annualmente una relazione sulle emissioni di gas fluorurati ad

effetto serra e la mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web, nel rispetto del decreto legislativo 19

agosto 2005, n.195.

Art. 17. Etichettatura

1. Le informazioni presenti sulle etichette dei prodotti e delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad

effetto serra di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 devono essere riportate

anche in lingua italiana come ulteriore requisito di etichettatura applicabile previsto dall’articolo 2, paragrafo

4, del regolamento (CE) n. 1494/2007.

Art. 18. Notifiche alla Commissione europea

1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica alla Commissione europea le

informazioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 842/2006 e le informazioni previste dai

pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea.

Art. 19. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

2. Le amministrazioni e gli altri soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal

presente decreto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n.

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